Art. 816 – Codice civile – Universalità di mobili
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [727, 994].
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20191/2007
Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto "a non domino" (e pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui) anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio, giacchè il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art. 1156 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 28 Aprile 2003).