10 Gen Art. 816 — Universalità di mobili
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo I – Dei beni > Capo I – Dei beni in generale > Sezione II – Dei beni immobili e mobili
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [ 727, 994 ].
Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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