Cass. civ. n. 13507 del 20 maggio 2019
Testo massima n. 1
Per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario, oltre al requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, anche un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale. Ciò posto, è da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sè considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all'ornamento di questo.