Cass. civ. n. 1614 del 7 aprile 1978
Testo massima n. 1
Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell'enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltà di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilità di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d'enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l'utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d'acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari).