10 Gen Art. 961 — Pagamento del canone
Posted at 20:55h
in Codice civile
L’obbligo del pagamento del canone [ 2763 ] grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione [ 1295 ].
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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