14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17629 del 28 luglio 2010
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. [ quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966 ], secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., la cui prescrizione [ decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale ] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.
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Testo massima n. 2
La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell’indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell’intestazione dell’atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.
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