14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1338 del 31 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Nel contratto con obbligazioni del solo proponente, di cui all’art. 1333 c.c., non rileva l’avvenuta sottoscrizione ad opera di una o di più parti, ma l’unilateralità dell’obbligazione in esso prevista, che è posta a carico di una sola parte obbligata ad adempiere, mentre l’oblato ha facoltà di adempiere. Ne consegue che, fondandosi l’impegno sull’unica dichiarazione proveniente dall’obbligato, la sottoscrizione dell’atto che lo contiene da parte del beneficiario della prestazione, su cui grava l’onere del rifiuto, non incide sullo schema tipico, né sul contenuto, valendo soltanto quale espressa accettazione dell’altrui obbligazione, pur non necessaria, dal momento che il contratto di perfeziona per il solo fatto del mancato rifiuto. [ Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato nel negozio un contratto con obbligazioni del solo proponente, a titolo gratuito, ma non motivato da spirito di liberalità, con il quale le parti avevano inteso garantire al coniuge separato un decoroso tenore di vita ed al proponente di definire in tempi rapidi sia il giudizio ecclesiastico, sia la causa di separazione per colpa intrapresi dal coniuge oblato, controversie aventi ad oggetti entrambe diritti indisponibili, in tal modo smentendo in radice la bilateralità dell’impegno contrattuale ].
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Testo massima n. 2
Nel contratto di rendita vitalizia, l’inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l’estinzione per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell’art. 2946 c.c., unicamente laddove essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di cui sia omesso l’esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione il termine breve di cinque anni, previsto dall’art. 2948, primo comma, n. 1, c.c.
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