10 Gen Art. 2515 — Denominazione sociale
Posted at 20:40h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo VI – Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici > Capo I – Delle società cooperative > Sezione I – Disposizioni generali. cooperative a mutualità prevalente
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa [ 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567 ].
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [ 2511, 2545-quater ].
[ Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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