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Art. 2515 — Denominazione sociale

Art. 2515 — Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa [ 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567 ].

L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [ 2511, 2545-quater ].

[ Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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