10 Gen Art. 2326 — Denominazione sociale
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo V – Società per azioni > Sezione I – Disposizioni generali
La denominazione sociale [ 2328, n. 2 ], in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni [ 2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2515, 2567 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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