Art. 2326 – Codice civile – Denominazione sociale

La denominazione sociale [2328, n. 2], in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni [2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2515, 2567].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16163/2015

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere, pertanto, distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.