Art. 2327 – Codice civile – Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.