Art. 2414 – Codice civile – Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione [2326], l'oggetto e la sede della società [2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione [2412];
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro [2410];
4) l'ammontare complessivo dell'emissione [2421, n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [2420], l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [2414 bis, 2420 bis, 2831];
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.