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Art. 2299 — Sedi secondarie

Art. 2299 — Sedi secondarie

Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese [ 2188 ] del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie [ 2295 n. 4 ] con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime [ 2188, 2197 ].

L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

[ Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima ].

L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società [ 2197, 2330, 2626 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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