10 Gen Art. 2198 — Minori, interdetti e inabilitati
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione II – Dell’obbligo di registrazione
I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale [ 2195 ] da parte di un minore emancipato [ 397 ] o di un inabilitato [ 425 ] o nell’interesse di un minore non emancipato [ 320, 371, n. 3 ] o di un interdetto [ 397, 424, 425, 774 ] e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [ 2194 ] a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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