Art. 425 – Codice civile – Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato
L'inabilitato [414] può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nominadi un institore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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