Art. 426 – Codice civile – Durata dell’ufficio
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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