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Art. 397 — Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Art. 397 — Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale [ 2195 ] senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [ 38 disp. att. ], previo parere del giudice tutelare [ 344 ] e sentito il curatore [ 394, 2198 ].

L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa [ 774, 2294 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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