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Art. 398 — Revoca dell’emancipazione

Art. 398 — Revoca dell’emancipazione

[ Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacita ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 puo essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore.

Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta o la tutela e vi rimane sino all’eta maggiore. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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