10 Gen Art. 399 — Pubblicità
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo X – Della tutela e della emancipazione > Capo II – Dell’emancipazione
[ I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.
La pubblicita dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione e regolata dal libro V. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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