10 Gen Art. 2209 — Procuratori
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione > Sezione III – Disposizioni particolari per le imprese commerciali
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [ 2196, n. 5 ], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa [ 2204 ], pur non essendo preposti ad esso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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