10 Gen Art. 2208 — Responsabilità personale dell’institore
L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto [ 2204 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5671/2006
La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell’impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall’art. 2208 c.c., che l’imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell’apparenza giuridica e dell’affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
Cass. civ. n. 6596/1986
Dal sistema della legge e, in particolare, dalla norma di cui all’art. 2208 c.c., si evince che il titolare dell’impresa è, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell’apparenza giuridica e dell’affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
Cass. civ. n. 362/1970
Per tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, l’art. 2208 c.c. – derogando al principio generale sancito in tema di rappresentanza dall’art. 1388 – stabilisce la presunzione che l’institore agisce in nome del preponente, per cui questi rimane obbligato anche se non sia stato espressamente speso il suo nome, ferma, in tal caso, anche la responsabilità personale del preposto. In queste ipotesi il terzo è abilitato ad agire contro il preponente, e non è tenuto a dare la prova positiva che il contratto fu concluso e l’obbligazione assunta dal rappresentante mediante spendita del nome del rappresentato.
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