Art. 2204 – Codice civile – Poteri dell’institore

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [2208, 2209], salve le limitazioni contenute nella procura [2298]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto [1903, 2206].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20425/2008

Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 c.c. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute).

Cass. civ. n. 9264/2008

La decisione circa la gestione delle controversie dinanzi agli organi di giurisdizione rientrano nella rappresentanza institoria - la quale è configurabile con riguardo a dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia - con la sola eccezione delle decisioni relative alla composizione delle liti, per cui è richiesta una specifica autorizzazione. (Rigetta, App. Torino, 20 Maggio 2004).

Cass. civ. n. 14599/2007

La filiale (nel caso di specie, di una banca) non assume mai un'autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, non assumendo in contrario rilievo la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato da essa esclusivamente gestito. (Nel ritenere infondate le questioni concernenti la nullità della procura "ad litem" ed il difetto di legittimazione di una succursale o filiale di una determinata banca ad impugnare la sentenza di primo grado, la S.C. ha sottolineato come la corte di merito avesse correttamente escluso che la succursale o filiale, quale mero ufficio periferico, costituisse un altro soggetto diverso dalla banca di riferimento, enunziando il principio di cui in massima). (Rigetta, App. Firenze, 21 Ottobre 2003).

Cass. civ. n. 13350/2006

L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualità di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'impresa. (Rigetta, App. Milano, 28 Settembre 2001).

Cass. civ. n. 4631/1976

La legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, costituisce un attributo connaturale della qualità del soggetto, con la conseguenza che, per sussistere, non necessita di un'espressa enunciazione nella procura e che è, invece, richiesta un'espressa esclusione per essere negata. Essa non viene meno in conseguenza della mera cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, non seguita dalla cessazione di ogni attività economica, anche di liquidazione, dell'impresa medesima.