10 Gen Art. 1903 — Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge [ 1753 ].
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto [ 1392 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8609/2004
Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall’art. 1903, secondo comma, c.c., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non è necessario che l’agente dichiari di agire in nome e per conto della società assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualità, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza in capo all’agente di assicurazione del potere rappresentativo.
Cass. civ. n. 18243/2003
Atteso che, ai sensi dell’art. 1903 c.c., all’agente autorizzato a stipulare polizze è attribuita la rappresentanza sostanziale dell’assicuratore, con i conseguenti poteri di rappresentanza processuale rispetto alle controversie derivanti dai contratti stessi, ne consegue che allo stesso può essere indirizzato l’atto interruttivo della prescrizione del diritto dell’assicurato, con effetti incidenti nella sfera giuridica dell’assicuratore.
Cass. civ. n. 7033/1999
In tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazioni deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull’art. 1903 c.c. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente; nel secondo deriva dall’atto di conferimento, ai sensi degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l’agente indichi la propria qualità — e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l’agente sia a gestione libera o legato all’impresa da un rapporto di subordinazione.
Cass. civ. n. 10978/1998
La procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell’art. 1903, primo comma, c.c. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura «nelle forme richieste dalla legge», deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli artt. 2188 ss. c.c. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l’esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell’affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all’apparenza del diritto.
Cass. civ. n. 12506/1995
L’agente generale di assicurazione che abbia richiesto decreto ingiuntivo per il pagamento del premio di una polizza assicurativa sta in giudizio, nel procedimento di opposizione al decreto, non in nome proprio, ma in nome e per conto della compagnia assicuratrice, come si ricava dall’art. 1903, secondo comma, c.c., che prevede la legittimazione attiva e passiva degli agenti espressamente «in nome» dell’assicuratore, per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale loro conferiti.
Cass. civ. n. 612/1993
Con riguardo ad attività di impresa assicuratrice avente ad oggetto la promozione della stipulazione di contratti di assicurazione e la gestione del portafoglio acquisito, il decentramento della stessa presso apposite agenzie operanti localmente può avvenire o in economia, e cioè con personale dipendente dall’impresa medesima, o con affidamento dell’incarico a soggetti estranei operanti autonomamente, con propria organizzazione di mezzi materiali e personali, distinguendosi, poi, in concreto, le due modalità organizzative delle agenzie periferiche, in relazione alla diversa titolarità del rischio, che nel primo caso soltanto è, in tutto o in parte, attribuibile all’impresa assicuratrice, ed in relazione all’imputazione giuridica degli atti con i quali il preposto all’agenzia provvede ad organizzare attività personali e mezzi necessari al funzionamento dell’agenzia stessa, nel senso che se tali atti sono imputabili all’impresa si avrà un rapporto di lavoro subordinato fra questa ed il preposto all’agenzia, mentre, se essi sono imputabili allo stesso preposto, si avrà un rapporto di agenzia in senso tecnico.
Cass. civ. n. 6932/1983
Quando per il contratto che il rappresentante deve concludere la legge prescrive la forma scritta, sia pur soltanto ad probationem, come per il contratto di assicurazione, anche la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio, le restrizioni nell’utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura, l’esistenza della quale, pertanto, non può essere provata né a mezzo di testimoni, né a mezzo di presunzioni; e nemmeno ha rilievo la circostanza che il contratto sia stato sottoscritto da un agente della compagnia assicuratrice, poiché tale qualità non lo abilita, da sola, a concludere il contratto in nome e per conto dell’assicuratore, ove il relativo potere di rappresentanza non gli sia stato espressamente conferito.
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