Art. 1902 – Codice civile – Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti [2504]. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali [2558; 187 disp. att.].

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss. l. fall.] dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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