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Art. 1753 — Agenti di assicurazione

Art. 1753 — Agenti di assicurazione

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19586/2010

Il patto di non concorrenza stipulato tra agenti di assicurazione è valido solo nell’ambito della medesima zona e clientela, mentre deve ritenersi nullo per le parti eccedenti, con esclusione di ogni derogabilità da parte degli usi e dalla contrattazione collettiva attesa la natura indisponibile alle parti della previsione di cui all’art. 1751 bis, primo comma, c.c..

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Cass. civ. n. 9386/2001

In base a quanto dispone l’art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell’agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest’ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l’agente di commercio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’art. 13, terzo comma, dell’accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l’art. 1750 c.c.).

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Cass. civ. n. 7033/1999

In tema di rappresentanza processuale dell’agente di assicurazioni deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull’art. 1903 c.c. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall’agente; nel secondo deriva dall’atto di conferimento, ai sensi degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l’agente indichi la propria qualità — e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l’agente sia a gestione libera o legato all’impresa da un rapporto di subordinazione.

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Cass. civ. n. 10510/1998

In caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall’Accordo nazionale 16 settembre 1981 nei confronti dell’agente subentrante quanto alla componente dell’indennità di fine rapporto, corrisposta all’agente uscente, di cui all’art. 24 e seguenti (calcolata in proporzione alla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi), trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante. Ne consegue che corrisponde a razionalità la esercitabilità di detta rivalsa, per la quota di ragione, in caso di affiancamento di un coagente all’agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell’art. 36, e di opzione del vecchio agente per l’immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all’articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente. Né può ritenersi là sussistenza di un illegittimo frazionamento dell’originario rapporto e di un danno per l’agente, poiché l’affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell’indennità di risoluzione, un nuovo rapporto e la minore somma che l’agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto, peraltro con l’applicazione di un piano di ammortamento molto favorevole per la quota soggetta a rivalsa.

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Cass. civ. n. 9662/1998

Non costituisce un’impresa autonoma un’agenzia dell’Ina (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) che non sia stata concessa a imprenditori autonomi ex art. 12 R.D. 20 maggio 1926 n. 933, ma venga gestita in economia come agenzia diretta per delibera del Consiglio di Amministrazione dell’istituto stesso ex art. 15 del decreto menzionato. In tal caso l’agenzia fa parte dell’Ina e i dipendenti dell’agenzia devono considerarsi dipendenti dell’istituto.

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