14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12506 del 5 dicembre 1995
Testo massima n. 1
L’agente generale di assicurazione che abbia richiesto decreto ingiuntivo per il pagamento del premio di una polizza assicurativa sta in giudizio, nel procedimento di opposizione al decreto, non in nome proprio, ma in nome e per conto della compagnia assicuratrice, come si ricava dall’art. 1903, secondo comma, c.c., che prevede la legittimazione attiva e passiva degli agenti espressamente «in nome» dell’assicuratore, per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale loro conferiti.
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Testo massima n. 2
Perché il rapporto di continenza, sussistente all’atto dell’emanazione di un decreto ingiuntivo, comporti l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione, e quindi la nullità di questa, deve esservi una coincidenza, sia pure parziale, di petitum, nel senso che l’oggetto della procedura monitoria sia effettivamente contenuto nel più vasto oggetto della causa preventivamente instaurata. Tale continenza non è ravvisabile tra la preventiva proposizione della domanda di risoluzione del contratto di assicurazione ed il promovimento della procedura monitoria per ottenere il pagamento dei premi.
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