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Art. 2206 — Pubblicità della procura

Art. 2206 — Pubblicità della procura

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [ 2703 ] deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare [ 1392, 2193, 2196, 2197, 2204, 2209, 2298 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3022/2003

La preposizione institoria non richiede l’adozione di forme solenni, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’institore e l’imprenditore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una procura generale rilasciata da un imprenditore al proprio figlio per motivi di salute, aveva ritenuto realizzata non una preposizione institoria bensì una forma di trasferimento dell’impresa ed aveva perciò dichiarato nullo per vizio di forma il licenziamento intimato oralmente dal procuratore e per iscritto dall’imprenditore, ritenendo che quest’ultimo, col trasferimento, avesse perso il poter di direzione dell’impresa).

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Cass. civ. n. 2144/1975

Le limitazioni dei poteri di un istitore, la cui rappresentanza deve presumersi generale in mancanza dell’iscrizione della procura nel registro delle imprese, che l’imprenditore abbia portato a conoscenza dei terzi con lettera circolare, non sono opponibili ove non sia provato che il terzo abbia ricevuto tale comunicazione.

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