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Art. 2215 — Modalità di tenuta delle scritture contabili

Art. 2215 — Modalità di tenuta delle scritture contabili

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese [ 2188 ] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il Libro giornale e il Libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14018/2007

L’abrogazione dell’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall’art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall’art. 2215 c.c., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l’erario a procedere all’accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.

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