14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7820 del 16 aprile 2015
Testo massima n. 1
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell’adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia “pro soluto”, con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione “pro solvendo” l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest’ultimo, in applicazione dell’art. 2697, secondo comma, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l’intervenuta estinzione del debito.
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Testo massima n. 2
La disposizione dell’art. 1199 c.c., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l’ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento, inteso come corresponsione di una somma di denaro, e non è riferibile alla promessa di pagamento o agli altri modi di estinzione delle obbligazioni.
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