Avvocato.it

Art. 2726 — Prova del pagamento e della remissione

Art. 2726 — Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 17580/2014

Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto implicitamente rigettata la domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento delle somme intimate con cartelle esattoriali in favore di INPS ed INAIlav., per avere il giudice di merito preliminarmente considerato sanata la dedotta nullità della notifica delle cartelle e, conseguentemente, ritenuto l’inammissibilità del ricorso, con implicito rigetto delle questioni di merito sottese).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1389/2007

In materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale, (cosa come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell’art. 2729, secondo comma, c.c.) della simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta. Vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3921/2006

Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell’atto pubblico di compravendita ).

[adrotate group=”8″]

Cass. pen. n. 5618/2000

Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall’art. 192 comma 3 c.p.p., ma ha come oggetto non solo il “fatto” direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l’utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il “fatto” accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile. (Ha specificato la Corte che in tal senso nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova – non solo quelle già dedotte ma anche quelle “deducibili” nel processo la cui sentenza è divenuta giudicato – può essere proposta al fine di porre in discussione la semiplena probatio conferita dall’art. 238 bis c.p.p.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 988/2000

Poiché, a norma dell’art. 2726 c.c., la disciplina in tema di ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti è applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio; non è tuttavia corretto accertare l’esistenza dell’accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione (nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito) e, in virtù di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceità dell’accordo, fondare, attraverso una non consentita presumptio de presumpto, altra presunzione in ordine alla illiceità dell’accordo medesimo. (Nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l’acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2466/1995

Il medico-chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176 comma 1 c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dal comma 2 dell’art. 1176, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto nel campo delle prestazioni medico-specialistiche l’area della particolare esenzione indicata dall’art. 2236 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che possa considerarsi problema tecnico di speciale difficoltà per uno specialista ortopedico la corretta terapia della immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6346/1994

Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 c.c.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, comunque, all’ufficiale rogante. Per contro è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in ordine alla fittizietà del pagamento del prezzo della compravendita e alla assunzione della obbligazione diretta al pagamento delle spese «relative», riguardando la prima un mero fatto storico, avente un puro valore indiziario da utilizzare senza affatto rimettere in discussione il trasferimento della proprietà della cosa, e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice «patto aggiunto o contrario» al contenuto di quest’ultima, di cui all’art. 2722 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5884/1993

Poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predispone una documentazione scritta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7722/1991

La ricevuta fiscale ancorché priva di sottoscrizione può essere assunta dal giudice del merito, come prova del pagamento di una determinata somma ad un soggetto, quando contenga l’indicazione della ditta percettrice, del soggetto erogante — che ne è in possesso — del numero d’ordine della ricevuta, e della data, e l’apparente percettore della somma non contesti che quel documento è stato da lui consegnato alla controparte, ancorché ne deduca l’irregolarità formale.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze