14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 988 del 28 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Poiché, a norma dell’art. 2726 c.c., la disciplina in tema di ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti è applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio; non è tuttavia corretto accertare l’esistenza dell’accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione [ nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito ] e, in virtù di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceità dell’accordo, fondare, attraverso una non consentita presumptio de presumpto, altra presunzione in ordine alla illiceità dell’accordo medesimo. [ Nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l’acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato ].
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