14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6501 del 26 aprile 2012
Testo massima n. 1
I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dagli artt. 20 e 21 del d.p.r. n. 1124 del 1965 [ sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi dell’art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 ], essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
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