14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19937 del 6 ottobre 2004
Testo massima n. 1
La decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto «effetto espansivo interno» anche della questione dipendente [ nella specie, riguardante gli accessori del credito ], pur se autonoma e non investita da specifica censura, tale «modificabilità» dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi, con estremo rigore, delle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro [ cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio ], pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contradditori, e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni; ne consegue che queste ultime possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
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