Cass. civ. n. 344 del 13 gennaio 2020
Testo massima n. 1
L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello. (Fattispecie relativa a controversia già pendente in appello alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del 2011). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018).