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Articolo 359 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Articolo 359 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [ 132 disp. att. ].

[ Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6947/1992

In virtù del rinvio operato dall’art. 359 c.p.c. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l’art. 291, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all’attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell’atto d’impugnazione. Tale nullità può essere rilevata anche in sede di decisione da parte del collegio, che all’uopo rimetterà la causa al giudice istruttore.

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Cass. civ. n. 5228/1977

Per effetto del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, contenuto nell’art. 359 c.p.c., è consentito proporre un unico appello contro due distinte sentenze, sempreché tra le cause d’appello sussista quel rapporto di connessione che consente alle parti di promuovere il processo cumulativo (artt. 31 e seguenti c.p.c.) ed al giudice, o ai diversi giudici investiti dalle cause con processi separati, di fare altrettanto (artt. 34, 35, 36, 40, 103 e 274 c.p.c.). In tale ipotesi resta salva la facoltà del giudice d’appello di separare le due cause ai sensi dell’art. 103, secondo comma, c.p.c. (Nella specie la medesima parte era stata convenuta in giudizio da due attori diversi, con separati atti di citazione, per il regolamento di confine tra il suo fondo e quello dei due confinanti; rimasta soccombente, aveva proposto unico atto di appello, contro le due sentenze, le quali trattavano questioni similari, ma il giudice del gravame aveva ritenuta l’inammissibilità dell’unico atto di appello. La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).

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