Cass. civ. n. 20124 del 7 ottobre 2015
Testo massima n. 1
In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa.
Testo massima n. 2
L'applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all'art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall'art. 352, comma 6, c.p.c., come novellato dall'art. 27 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con decorrenza 1° febbraio 2012, sicché, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione "de qua" trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data.