Cass. civ. n. 661 del 16 gennaio 2015
Testo massima n. 1
Il riferimento "alle questioni trattate" integra motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello, anche nella prospettiva più rigorosa introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'espressione utilizzata dalla corte territoriale per dare rilievo all'oggetto del giudizio di secondo grado, limitato alla rideterminazione delle spese della controversia, già di per sé priva di particolare complessità giuridica, e in presenza di un esito del giudizio solo parzialmente favorevole al ricorrente).