14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15895 del 7 luglio 2009
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’atecedente. [ Nella specie, in virtù dell’enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all’art. 2043 c.c., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione “stampati”, sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti “stampati”, ma “atti giudiziari” di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell’impugnazione di una sentenza ].
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Testo massima n. 2
L’avvocato, il quale ometta di depositare il ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., è responsabile nei confronti del cliente del danno da questi patito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia ascrivibile a sua colpa esclusiva o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di coloro [ collaboratori o terzi ] di cui il professionista si sia avvalso per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
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