17 Mar Articolo 103 Codice di procedura civile — Litisconsorzio facoltativo
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22809/2017
Qualora distinti giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati per il medesimo fatto, vengano ad essere successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa, e tale rimane anche nella fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della responsabilità del sinistro. Ne consegue che l’impugnazione proposta da uno dei danneggiati, anche se notificata all’altro, non legittima quest’ultimo ad impugnare in via incidentale tardiva la negazione della responsabilità rispetto alla propria domanda, poiché l’impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e non si verte in ipotesi di inscindibilità delle cause.
Cass. civ. n. 19373/2017
Nel litisconsorzio facoltativo improprio (artt. 103 e 274 c.p.c.) le cause riunite conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell’una o nell’altra; tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, ma non anche per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l’univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l’indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità.
Cass. civ. n. 23117/2014
L’azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un’obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall’art. 5 cod. proc. civ., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell’atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l’azione alle sezioni specializzate previste dall’art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte.
Cass. civ. n. 4848/2013
Massima n. 1 – L’azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
*** Si porta all’attenzione dell lettore che le parole evidenziate nel corpo della Massima n. 1 non trovano riscontro testuale nel provvedimento in parola. Per completezza del rilievo si allega il testo integrale della sentenza. Clicca qui.
Massima n. 2 – La domanda diretta ad ottenere l’accertamento dell’illiceità delle immissioni acustiche praticate da un parco giochi gestito da un privato sulla confinante proprietà, nonché la rimozione delle relative opere poste in essere dall’amministrazione comunale nell’ambito della destinazione urbanistica dell’area a verde pubblico, ed, infine, il risarcimento dei danni alla persona subiti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo, essendo, d’altra parte, la P.A. priva di qualsiasi potere di affievolimento del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost.
Cass. civ. n. 7907/2012
L’azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell’art. 2393 c.c., instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l’effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all’esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.
Cass. civ. n. 14530/2009
Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell’originaria locatrice).
Cass. civ. n. 5737/2009
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato evochi in giudizio l’assicuratore ed il responsabile assicurato proponendo domande risarcitorie nei confronti di entrambi, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e dipendenza reciproche, trovando entrambe presupposti comuni nell’accertamento della responsabilità dell’assicurato, con la conseguenza che l’impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera pronuncia con riguardo a tutti i litisconsorti.
Cass. civ. n. 21029/2004
La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di piú domande cumulate nello stesso processo a norma dell’art. 104 c.p.c. non è idonea, di per sè, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l’art. 103, comma secondo, c.p.c., richiamato dall’art. 104, comma secondo, del medesimo codice, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piú gravoso il processo ovvero di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna. Peraltro, poiché la sospensione del processo rappresenta un’evenienza che interferisce sul suo normale svolgimento e la sua disciplina è improntata a maggior rigore, incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, il giudice, quando venga in rilievo una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate nello stesso processo, deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di opportunità del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali quanto alla separazione delle cause e quindi della decisione di estendere l’ambito di operatività della sospensione a tutte le domande cumulate. (Nella specie, la S.C. ha annullato l’ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto in attesa della definizione del giudizio relativo all’accertamento della continuazione o meno del rapporto di lavoro, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della estensione della sospensione, necessaria solo quanto alla domanda concernente il trattamento di fine rapporto, alle altre domande cumulate relative a differenze retributive).
Cass. civ. n. 19937/2004
Nell’ipotesi di domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro (cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio), pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità rispetto ai legittimi contradditori, e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni; ne consegue che queste ultime possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Cass. civ. n. 1103/2004
In materia di contratti agrari, in caso di esercizio, da parte del coltivatore diretto di un fondo compravenduto, del diritto di riscatto di cui all’art. 8 legge 26 marzo 1965 n. 590, contraddittore necessario nel relativo giudizio è unicamente l’acquirente del fondo. Ne deriva che, ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell’alienante il fondo, perchè contro quest’ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, si verifica un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall’altra) nonostante la simultaneità del processo permangono autonomi, con la conseguenza che le difese spiegate dall’alienante per resistere alla domanda del retrattato non possono avere rilievo ai fini dell’esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.
Cass. civ. n. 1954/2003
In caso di litisconsorzio facoltativo, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.
Cass. civ. n. 16169/2001
La domanda proposta dai conduttori di un fondo rustico nei confronti del concedente, per il conseguimento dell’indennizzo di legge per miglioramenti apportati al fondo stesso, introduce — siccome tesa a conseguire, da parte di ciascuno di essi, la tutela della propria quota di credito — un giudizio a litisconsorzio non già necessario, ma meramente facoltativo, sì che l’eventuale ricorso per Cassazione può, del tutto legittimamente, venir proposto da uno soltanto degli aventi diritto, sul quale non incombe, pertanto, alcun onere di notifica del gravame nei confronti degli altri litisconsorti.
Cass. civ. n. 1142/2000
Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e “causae petendi”, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte. (Nella specie, accolta in sede di merito la domanda principale di integrazione dell’indennità premio di servizio, in base al computo di ulteriori anni di servizio, proposta da un dipendente comunale nei confronti dell’Inadel – ora Inpdap -, e proposto da questo ente ricorso per cassazione, il Comune – nei cui confronti era stata proposta domanda subordinata di risarcimento del danno – aveva con ricorso incidentale dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di accertamento del rapporto di pubblico impiego).
Cass. civ. n. 2714/1996
Quando il compratore oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex art. 1485 c.c., propone contro di questi nel medesimo processo anche l’azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilità ma di dipendenza, perché l’accoglimento della domanda di garanzia è subordinato all’accertamento del diritto del terzo, ciò che non impedisce che il giudice separi le due cause, decidendo solo quella principale, facendo cessare la relazione di dipendenza.
Cass. civ. n. 4300/1995
L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, nel senso che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, previa dichiarazione di improcedibilità nel giudizio di condanna promosso prima dell’inizio della procedura concorsuale, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario.
Cass. civ. n. 1152/1995
l diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell’affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo — trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono — rispetto al quale la competenza per valore si determina in base al valore di ogni singola domanda.
Cass. civ. n. 1784/1992
Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato, con unico atto, ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati; pertanto, allorché ciascuno di costoro impugni, con il medesimo atto giudiziale, il recesso intimatogli, si realizza, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo o processuale, che è caratterizzata dall’autonomia delle singole cause, ancorché istruite e trattate congiuntamente, e dall’indipendenza della posizione processuale dei singoli litisconsorti, senza che le vicende processuali di una di esse, ed in particolare il vizio determinato dal difetto di valida procura, possano comunicarsi alle altre.
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