14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5092 del 9 marzo 2006
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 724, secondo comma, c.c., il coerede debitore del de cuius, al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l’intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.
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Testo massima n. 2
I debiti per interessi maturati successivamente all’apertura della successione in relazione ad un debito del de cuius sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.
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