10 Gen Art. 724 — Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione [ 747 c.c. ], a norma del capo II di questo titolo [ 737 ss. c.c. ], conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3932/2016
I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un’apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il “dies a quo” del termine di prescrizione dell’azione di simulazione varia in rapporto all’oggetto della domanda: se questa è proposta dall’erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell’apertura della successione; mentre se l’azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l’erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del “de cuius”.
Cass. civ. n. 20633/2014
Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal “de cuius” sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal “de cuius” verso l’erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell’art. 724, secondo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 12830/2013
L’istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell’art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l’assegnazione di singole e concrete quote (“divisio inter liberos”), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.
Cass. civ. n. 25646/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 c.c., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote non comporta una divisione parziale dell’eredità, bensì realizza un’attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Cass. civ. n. 5092/2006
Ai sensi dell’art. 724, secondo comma, c.c., il coerede debitore del de cuius, al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l’intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.
Cass. civ. n. 3617/1987
Dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 724 e del primo comma dell’art. 725 c.c. si evince che nel giudizio di divisione, il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditore a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo infine i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione.
Cass. civ. n. 398/1985
Con riguardo a divisione ereditaria allorquando i crediti e i debiti tra coeredi derivano dallo stato di comunione ereditaria, l’imputazione di essi allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, mediante il prelevamento dei beni dalla massa ereditaria nell’ambito delle operazioni divisionali, pur facendo parte del procedimento divisorio, non si identifica con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi, con la conseguenza che, al fine di accertare se le porzioni corrispondano alle rispettive quote ereditarie, occorre fare sempre riferimento al valore dei beni al momento della divisione e non a quello dell’apertura della successione.
Cass. civ. n. 1221/1969
È consentito al coerede debitore di estinguere il debito verso l’eredità o verso la gestione della comunione ereditaria, mediante pagamento in valuta, anziché mediante imputazione, ove ciò avvenga prima della formazione delle porzioni ereditarie.
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