Cass. civ. n. 1221 del 17 aprile 1969
Testo massima n. 1
È consentito al coerede debitore di estinguere il debito verso l'eredità o verso la gestione della comunione ereditaria, mediante pagamento in valuta, anziché mediante imputazione, ove ciò avvenga prima della formazione delle porzioni ereditarie.