14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 9091 del 5 giugno 2012
Testo massima n. 1
È inammissibile, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., il ricorso per cassazione proposto nell’affermata qualità di procuratore di una società, in tale veste sottoscrivendo altresì il mandato al difensore, ove non siano indicati gli estremi della procura, e soprattutto la sua data, né da quale organo della società essa risulti rilasciata, né se sia stato espressamente conferito al rappresentante il potere di stare in giudizio per la preponente, impedendo tali omissioni alla S.C. di verificare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo del procuratore, ed in particolare la facoltà dello stesso di proporre impugnazione in nome e per conto della rappresentata.
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