Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4366 del 19 aprile 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4366 del 19 aprile 1995

Testo massima n. 1

In tema di ricorso per cassazione, la necessaria anteriorità del conferimento scritto della procura rispetto alla notificazione dell’atto alla parte intimata, qualora risulti omessa l’indicazione della data del rilascio, può anche essere desunta aliunde, purché da elementi intrinseci all’atto, quali l’intestazione o la relata di notifica ed assolutamente univoci. Tali elementi mancano ed il ricorso è, quindi, inammissibile quando siano generici tanto il richiamo alla procura contenuto nell’intestazione dell’originale e della copia del ricorso quanto la relata dell’ufficiale giudiziario in ordine all’individuazione dei soggetti richiedenti la notifica.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze