14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 108 del 10 aprile 2000
Testo massima n. 1
In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.
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Testo massima n. 2
L’improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l’azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.
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