Art. 364 – Codice di procedura civile – [Deposito per il caso di soccombenza]

[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;

2. per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368;

3. per i ricorsi, nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;

4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5. negli altri casi indicati dalla legge.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 6459/1985

Anche il ricorso per cassazione ovvero pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche non richiede il preventivo deposito per il caso di soccombenza, tenuto conto che l'abrogazione dell'art. 364 c.p.c., disposta dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1977, n. 793, si estende implicitamente pure alla norma dell'art. 203 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che si limita ad integrare il citato art. 364 in ordine soltanto al quantum del deposito medesimo.