17 Mar Articolo 364 Codice di procedura civile — [ Deposito per il caso di soccombenza ]
[ Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.
È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.
Non è richiesto deposito:
1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;
2. per i ricorsi nell’interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell’articolo 368;
3. per i ricorsi, nell’interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;
4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;
5. negli altri casi indicati dalla legge. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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