14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10550 del 2 agosto 2001
Testo massima n. 1
La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al «presente procedimento» deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo, esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l’art. 159 c.p.c., nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di «conciliare o transigere» ovvero di «rinuncia agli atti», trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l’elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione.
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