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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5249 del 29 maggio 1999

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5249 del 29 maggio 1999

Testo massima n. 1

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all’originale, ha l’onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale [ come la trascrizione o l’indicazione della procura, o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione ].

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