14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 471 del 22 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Incidendo sulla validità del rapporto processuale, l’irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione va rilevata d’ufficio [ con conseguente declaratoria dell’inammissibilità del ricorso ], indipendentemente dall’eccezione della parte interessata [ di cui è irrilevante un eventuale comportamento acquiescente ], anche nel caso in cui tale irritualità dipenda, nel conferimento di procura nelle forme di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. a nome di società o ente collettivo, dalla impossibilità di rilevare dagli atti l’identità della persona fisica conferente, per la mancanza della relativa precisazione nell’intestazione del ricorso, l’illeggibilità della firma e la mancata produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. di atti [ già esistenti al momento del conferimento della procura ] da cui sia desumibile il riferimento della qualità di rappresentante della società o dell’ente collettivo ad una ben individuata persona fisica.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]