14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5664 del 19 dicembre 1989
Testo massima n. 1
Qualora la firma della parte, nella procura in calce od a margine del ricorso per cassazione, sia certificata autografa da un difensore non iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione, cui sia stato conferito il mandato unitamente ad altro difensore iscritto a detto albo, si verifica l’inammissibilità del ricorso medesimo, pure se sottoscritto da quell’altro difensore, considerato che tale certificazione è affetta da invalidità, perché il potere di effettuarla presuppone la sussistenza dello ius postulandi, e che, inoltre, l’invalidità [ o mancanza ] della certificazione stessa implica divergenza dell’atto d’impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., con il difetto del requisito essenziale costituito dall’esistenza di procura certa ed anteriore alla notificazione.
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