14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14190 del 27 giugno 2011
Testo massima n. 1
In relazione ad un ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, qualora né dall’intestazione del ricorso, né dalla procura alle liti risulti il nome della persona fisica che l’ha conferita [ perché non nominativamente indicata o perché la sottoscrizione da essa apposta sia illeggibile ], l’incertezza sull’identità del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza, in capo al medesimo, dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso.
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