14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7184 del 4 agosto 1997
Testo massima n. 1
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore non vale a rendere a lui riferibile anche la dichiarazione di autenticità della firma apposta dalla parte alla procura rilasciata a margine o in calce al ricorso medesimo, sicché in difetto di sottoscrizione autografa di tale dichiarazione da parte del difensore stesso, la procura speciale non è rilasciata in forma autentica e non è idonea a ricollegare con certezza l’attività del professionista al titolare della posizione sostanziale controversa che figura quale conferente il mandato defensionale, con l’ulteriore conseguenza che l’invalidità della procura rende inammissibile il ricorso [ nella specie al testo della procura rilasciata a margine del ricorso, dopo la firma del conferente, seguiva la dicitura dattilografa «vera la superiore firma» seguita dal nome dattiloscritto del professionista, senza alcuna sottoscrizione autografa da parte del medesimo ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]